Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è questione di preminente interesse nazionale.
      2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne ricostruisce e tutela l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque rimuovendo le cause e invertendo i processi in atto di dissesto idraulico fisico e morfologico e di degrado biologico e chimico e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dei princìpi dello sviluppo sostenibile, dell'Agenda 21 di azioni per lo sviluppo sostenibile del mondo, definita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, e nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.
      3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione e gli enti locali.
      4. La salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e dei centri abitati, da attivare attraverso il piano di bacino e il programma di interventi finalizzati al riequilibrio e al risanamento di cui agli articoli 2 e 3, nonché mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ha come obiettivi principali l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo i livelli e le ampiezze di marea e dell'inquinamento

 

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in particolare attraverso i seguenti interventi prioritari e preliminari:

          a) interventi integrati per insulae di innalzamento delle parti più basse del centro storico e degli altri centri abitati dell'estuario, da attuare in connessione con la manutenzione urbana di cui al comma 9;

          b) riduzione a livello normale, relativo all'equilibrio precedente agli scavi che hanno innescato i processi erosivi ancora in atto, dei fondali profondamente erosi dalle correnti nelle bocche di porto nonché nei canali di Malamocco, di San Niccolò e di Chioggia, assicurando la funzionalità dei canali di accesso alla portualità lagunare;

          c) adeguamento, anche sperimentale, della configurazione dei moli ai fini di riequilibrio idraulico e fisico;

          d) apertura delle valli da pesca all'espansione di marea, manutenzione della rete dei canali periferici del bacino lagunare;

          e) consolidamento delle difese a mare, rafforzamento dei marginamenti urbani, ripascimento dei litorali in particolare attraverso opere nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti a mare;

          f) interventi diffusi di innesco del ripristino morfologico dell'ecosistema lagunare;

          g) progressiva estromissione del trasporto di prodotti petroliferi e derivati dalla laguna;

          h) risanamento delle acque della laguna, dei relativi fondali, sedimenti inquinati e del bacino idrografico immediatamente sversante;

          i) prevenzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e idrico proveniente dalle zone produttive e bonifica dei siti industriali più degradati e messa in sicurezza dell'ambiente lagunare dagli effetti dell'inquinamento prodotto dai siti inquinati;

 

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          l) regolamentazione della navigazione in laguna anche in deroga alle competenze e alle normative vigenti, per ridurre il moto ondoso e l'inquinamento attraverso la regolamentazione della velocità delle imbarcazioni, della potenza e del tipo dei motori, del tipo di combustibili, della forma degli scafi;

          m) opere di regolazione dei livelli di marea alle bocche di porto.

      5. Il programma degli interventi dovrà comunque prevedere:

          a) interventi di approvvigionamento idrico;

          b) istituzione del parco della laguna di Venezia.

      6. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), b), c) e l) del comma 4 è di competenza del comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere d), e), f), g) e m) del comma 4 è di competenza dello Stato. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera h) del comma 4 e alla lettera a) del comma 5 è di competenza della regione Veneto. L'esecuzione degli interventi previsti alla lettera i) del comma 4 è di competenza della provincia di Venezia, del comune di Venezia e degli altri comuni della conterminazione lagunare. In relazione all'obiettivo di cui alla lettera e) del comma 4, l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, nei piani di bacino, nei piani stralcio e in ogni progetto e intervento, deve garantire il ripristino della portata dei sedimenti, interrotta dalle numerose opere che hanno alterato il regime fluviale.
      7. All'attuazione della lettera b) del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto.
      8. La valutazione dell'opportunità degli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto di cui alla lettera m) del comma 4 nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, è subordinata alla verifica e alla valutazione, da parte del Comitato di cui all'articolo 3, dei risultati ottenuti con

 

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la realizzazione delle opere prioritarie e preliminari di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del comma 4, alla risultanza della valutazione di impatto ambientale del progetto e delle alternative possibili, all'adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere h) del comma 4 e a) del comma 5, alla preventiva verifica di un piano economico di disponibilità finanziaria temporalizzata, atti a garantire l'esecuzione degli interventi prioritari e preliminari e di tutti gli altri interventi previsti dal piano di bacino e dal programma degli interventi, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia ovvero della città metropolitana, quando costituita.
      9. La manutenzione urbana della città, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali della città d'acqua, si attua attraverso un complesso di interventi quali:

          a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, quali in particolare scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle pavimentazioni delle insulae;

          b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico: università, aziende sanitarie locali, ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi previa convenzione con il comune di Venezia;

          c) la predisposizione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e Chioggia;

          d) i provvedimenti per ridurre il moto ondoso nei canali e rii navigabili e per

 

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ridurre l'inquinamento dei motori e dei combustibili;

          e) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.

      10. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), c) e d) del comma 9 è di competenza del comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera e) del comma 9 è di competenza dello Stato.
      11. La rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della popolazione, e di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area veneziana si realizza attraverso:

          a) misure per incentivare la residenza nel centro storico veneziano, consistenti in contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato e per l'acquisto della prima casa, integrazione del canone di locazione per i redditi più bassi, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione da parte del comune di Venezia nel trasferimento di immobili ad uso residenziale, modalità di recupero delle unità immobiliari non utilizzate o utilizzabili a seguito di opere di restauro;

          b) contributi per l'acquisizione di aree site nel comune di Venezia da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse ed eventuali bonifiche;

          c) incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e private ecocompatibili localizzate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

          d) contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività portuali ed intermodali dell'area veneziana;

          e) contributi per il potenziamento del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare e la terraferma con priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità con il trasporto acqueo nella

 

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città insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra;

          f) incentivi per lo sviluppo di attività economiche di acquacoltura e per la pesca in laguna e di produzioni agricole nelle isole;

          g) incentivi per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico ed ecocompatibili;

          h) concessione di contributi per la riconversione ecologica di imprese o di sistemi di imprese;

          i) restauro, ristrutturazione, riutilizzo valorizzazione e gestione di immobili demaniali, anche di carattere storico ed artistico, siti nei comuni di Venezia, Chioggia, Mira e Cavallino;

          l) restauro, ristrutturazione, riutilizzo, valorizzazione e gestione del patrimonio storico, architettonico e vallivo costituito dai casoni lagunari in tutta la laguna di Venezia.

      12. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera d) del comma 11 è di competenza dello Stato in accordo con l'Autorità portuale di Venezia e con l'Azienda speciale per il porto di Chioggia. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), b), c), e) e g) del comma 10 è di competenza del comune di Venezia.
      13. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera f) del comma 11 è di competenza della provincia di Venezia o della città metropolitana in accordo con i comuni di Venezia e Chioggia; l'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 11 compete ai comuni interessati.
      14. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 2, è quello rappresentato dai comuni della conterminazione lagunare comprendente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave.
      15. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 4, lettere f) e h), è quello rappresentato dal bacino

 

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idrografico immediatamente sversante in laguna.
      16. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 9, e al comma 11, lettere a), c), ed e) è quello delimitato dalla conterminazione lagunare; quello di cui al comma 4, lettere b), d) e f), è esteso all'intero comune di Venezia.
      17. Per gli interventi di competenza del comune di Chioggia, gli stanziamenti annui sono decisi dal Comitato di cui all'articolo 3, in base ai programmi predisposti dall'ufficio di piano in accordo con il comune di Chioggia, e comunque per un valore non inferiore al 15 per cento dell'intero finanziamento previsto per gli interventi di cui al comma 9.